NORMATIVA

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Rimborsi spese servizi  educativi e ricreativi a favore dei figli dei dipendenti

(art. 51, comma 2, lett. f-bis TUIR - DPR 917/1986)

La normativa italiana sul welfare aziendale consente ai datori di lavoro di rimborsare ai dipendenti alcune spese sostenute per i figli, senza che tali somme concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente. In particolare, l’art. 51, comma 2, lettera f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) esclude da IRPEF (e, conseguentemente, da contribuzione previdenziale) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti (o a categorie omogenee di essi) per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, dei servizi educativi e di istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mesi ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Chi sono i "familiari" beneficiari (aggiornamento 2025–2026). A seguito delle modifiche all'art. 12 TUIR introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e, da ultimo, dal D.lgs. 192/2025 con effetto dal 2026, l'agevolazione f-bis si applica con certezza ai figli del dipendente (compresi figli adottivi, affiliati, affidati e nati fuori dal matrimonio riconosciuti), senza limiti di età e a prescindere dal fatto che siano fiscalmente a carico (Circolare AdE 28/E/2016 e Circolare AdE 4/E del 16 maggio 2025; art. 12, comma 4-ter, TUIR). La perdita della detrazione IRPEF per i figli over 30 non disabili (L. 207/2024) non preclude l'accesso al welfare esente.

Servizi estivi rimborsabili in esenzione fiscale

Rette di asili nido, scuole d'infanzia, scuole di ogni ordine e grado e università, comprese mense scolastiche e servizi integrativi connessi (pre-scuola, post-scuola, doposcuola), trasporto scolastico.

Centri estivi e inverali (campus): attività organizzate durante le vacanze scolastiche con finalità educative e ricreative, gestite da associazioni, enti, oratori, ecc. (Circolare AdE 28/E/2016).

Gite didattiche, visite d'istruzione e altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa (PTOF) della scuola.

Corsi di lingua straniera, musica, arte o teatro: rimborsabili in quanto riconducibili a servizi con finalità educative e di istruzione, oppure se fruiti nell'ambito di centri estivi/ludoteche o di iniziative incluse nell'offerta formativa scolastica. 

Campi scuola con finalità didattiche: esperienze educative organizzate da enti scolastici o parrocchiali, parrocchiali o associativi, assimilabili ai centri estivi/invernali.

Servizi NON rimborsabili in esenzione fiscale

Attività sportive (corsi presso ASD, palestre, circoli sportivi, piscine, ecc.): l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che i rimborsi delle spese per l'attività sportiva dei figli non rientrano nella lett. f-bis, salvo che l'attività sia inclusa nei piani di offerta formativa scolastica (PTOF). Non è sufficiente che lo sport abbia un generico valore educativo, neppure dopo la riforma dell'art. 33 della Costituzione. Alternative: l'attività sportiva può essere offerta come servizio ricreativo ex art. 51, comma 2, lett. f), TUIR (pagamento diretto del datore al fornitore, senza rimborso al dipendente) oppure coperta entro le soglie dei fringe benefit ex art. 51, comma 3 (1.000/2.000 euro nel 2025–2027).

Baby-sitting generico non connesso ad attività educative/scolastiche: secondo l'orientamento restrittivo corrente, non rimborsabile in esenzione.

Servizi di puro intrattenimento privi di finalità educative: attività ludiche senza scopo formativo, parchi divertimento, animazione per feste, ecc.

Spese per familiari non rientranti nell'art. 12 TUIR (es. coniuge legalmente ed effettivamente separato): il relativo rimborso concorre integralmente al reddito (Circolare 4/E/2025).

⚠️ Altre informazioni utili

Nessuna doppia agevolazione fiscale. Le spese rimborsate in esenzione tramite welfare aziendale non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi (es. detrazione 19% per spese di istruzione ex art. 15 TUIR). Il dipendente dovrà quindi scegliere: o fruisce del rimborso esente tramite welfare, oppure sostiene personalmente la spesa e la detrae nel 730/Redditi PF. Le spese rimborsate dal datore e indicate nei punti 701–706 della CU non vanno esposte tra gli oneri detraibili.

Coordinamento con contributi pubblici (es. bonus asilo nido INPS, contributi comunali per i centri estivi). L'esenzione f-bis si applica solo sulla quota di spesa effettivamente rimasta a carico del dipendente: la parte coperta da contributi pubblici non può essere rimborsata in esenzione (prassi AdE in tema di bonus nido).

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