NORMATIVA

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Rimborsi spese servizi  educativi e ricreativi per i figli dei dipendenti

(art. 51, comma 2, lett. f-bis TUIR)

La normativa italiana sul welfare aziendale consente ai datori di lavoro di rimborsare ai dipendenti alcune spese sostenute per i figli, senza che tali somme vengano tassate come reddito da lavoro dipendente. In particolare, l’art. 51, comma 2, lettera f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) esclude da IRPEF le somme e i servizi erogati alla generalità dei dipendenti (o a categorie di essi) per la fruizione, da parte dei familiari a carico (art. 12 TUIR), di determinati servizi educativi e di istruzione. La norma comprende anche i servizi integrativi connessi, le ludoteche, i centri estivi/invernali. Di seguito una scheda informativa su quali spese possono essere rimborsate in esenzione fiscale e quali no, secondo l’art. 51, co.2, lett. f-bis TUIR.

Servizi estivi rimborsabili in esenzione fiscale

Centri estivi: attività organizzate durante le vacanze scolastiche con finalità educative e ricreative.

Ludoteche: spazi gioco con finalità educative per bambini.

Corsi di lingua straniera: programmi estivi per l'apprendimento di lingue.

Corsi di musica, arte o teatro: attività formative con finalità educative.

Campi scuola con finalità didattiche: esperienze educative organizzate da enti scolastici o parrocchiali.

Attività sportive inserite in programmi educativi: solo se parte integrante di un percorso educativo riconosciuto.

Servizi di assistenza per minori: programmi estivi con finalità educative e sociali.

📄 Documentazione necessaria per il rimborso

Per ottenere il rimborso in esenzione fiscale, è necessario presentare:

Fattura, ricevuta o scontrino parlante intestati al dipendente o al figlio, con indicazione del codice fiscale di entrambi.

Descrizione dettagliata del servizio fruito, comprensiva di date e importi. È importante che i documenti attestino chiaramente la natura educativa o istruttiva del servizio.

Prova di pagamento, se non già inclusa nel documento fiscale.

Servizi non rimborsabili in esenzione fiscale

Baby-sitter: le spese per servizi di baby-sitting non rientrano tra quelle esenti da imposizione fiscale, a meno che non siano parte di un programma educativo riconosciuto.

Attività sportive non inserite in programmi educativi: le spese per corsi sportivi privati non sono esenti, a meno che non siano parte di un percorso educativo scolastico.

Servizi di intrattenimento privi di finalità educative: attività ludiche senza scopo formativo non sono rimborsabili in esenzione fiscale.

Altre informazioni utili

Nessuna doppia agevolazione fiscale: le spese rimborsate in esenzione tramite welfare aziendale non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi. In altri termini, non è possibile cumulare il rimborso esentasse con la detrazione fiscale del 19% prevista dallo Stato per alcune spese di istruzione. Il dipendente dovrà quindi scegliere: o usufruisce del rimborso tramite welfare (con vantaggio immediato in busta paga), oppure opta di pagare personalmente la spesa e poi detrarla nella dichiarazione annuale. Qualora abbia già ricevuto il rimborso dall’azienda, non dovrà indicare quella spesa tra gli oneri detraibili nel 730/Unico, per evitare indebite doppie agevolazioni.

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